Statuto dell’ASD Scacchi Bisenzio

 

Titolo 1° – Costituzione
Denominazione – Sede
È costituita con sede in Campi Bisenzio, piazza Matteucci 11 una associazione sportiva dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata: Associazione Sportiva Dilettantistica Scacchi Bisenzio. L’associazione si affilierà alla Federazione Scacchistica Italiana, ne osserva lo Statuto e le norme regolamentari e si impegna a praticare e sviluppare le attività indette dalla Federazione.

 

Titolo 2° – Scopi dell’Associazione
L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. L’associazione, che è basata sui principi solidaristici e di aggregazione sociale, si propone di offrire agli associati idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze sportive, ricreative e culturali nel campo del gioco degli scacchi. Essa potrà esercitare le proprie attività su tutto il territorio nazionale e anche all’estero. Per il conseguimento degli scopi anzidetti l’Associazione assume ed è tenuta ai seguenti compiti:

a) perseguire esclusivamente finalità sportive dilettantistiche e culturali attraverso la gestione di attività nei campi dell’informazione, della cultura, dello sport, dello spettacolo e della ricreazione in genere, anche attraverso strutture scolastiche pubbliche e private;

b) organizzare in proprio ovvero partecipare attivamente all’approntamento, all’organizzazione e alla gestione delle attività connesse alla promozione, allo svolgimento di gare, manifestazioni ed incontri di natura sportiva– ricreativa e culturale nel campo del gioco degli scacchi;

c) svolgere attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata;

d) effettuare quant’altro ritenuto idoneo al raggiungimento degli scopi sociali;

e) gestire e promuovere corsi di istruzione per il gioco degli scacchi nel rispetto della normativa federale;

f) l’Associazione potrà aprire e chiudere i conti bancari e postali, accedere ai finanziamenti pubblici e privati, stipulare contratti, farsi coadiuvare da tecnici e professionisti esterni, acquistare e gestire (anche in locazione) immobili od impianti sportivi, ricreativi e culturali.

L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative.

L’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Scacchistica Italiana La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli associati.

 

Titolo 3° – I Soci
Il numero dei Soci è illimitato. Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche che ne condividono gli scopi e che si impegnano a realizzarli. Chi intende essere ammesso come Socio dovrà redigere una domanda su apposito modulo e provvedere al versamento del contributo associativo previsto dal Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. Trascorsi dieci giorni dal versamento della quota la richiesta la domanda di ammissione si intenderà tacitamente accettata nel caso in cui il Consiglio Direttivo non abbia comunicato all’interessato il diniego, debitamente motivato. Possono essere causa di rifiuto esclusivamente la condanna a reati penali contro la persona, la radiazione da parte della Federazione Scacchistica Italiana, l’interdizione temporanea all’iscrizione alla Federazione Scacchistica Italiana, il comportamento oltraggioso nei confronti dell’Associazione tenuto in passato dal richiedente. Il contributo associativo è intrasmissibile ed è fatto esplicito divieto di rivalutazione. I Soci sono obbligati a versare una quota annuale stabilita in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

 

Titolo 4° – Perdita della qualifica di Socio
La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione;

b) che, senza giustificato motivo, si rende moroso nel versamento del contributo associativo annuale;

c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;

d) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione. L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro dei Soci.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera. L’esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo deve essere ratificata dall’Assemblea Ordinaria .Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea. I Soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso dei contributi associativi versati.

 

Titolo 5° – Fondo comune e gestione finanziaria
Fondo comune
Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all’Associazione, da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Il fondo comune non è mai ripartibile tra i Soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento. Salvo diversa disposizione di legge non potrà mai essere fatta distribuzione fra gli associati di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.
Contributi e sponsorizzazioni
L’Associazione può ricevere contributi liberali da parte di persone, Enti e/o Società, come pure stipulare convenzioni e contratti di sponsorizzazione e pubblicità; l’ammontare di tali contributi viene versato al fondo sociale ed utilizzato per fini statutari.

Esercizio sociale
L’esercizio sociale va dall’uno gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario che deve restare a disposizione degli associati, affinché ne possano prendere visione, nella sede sociale nel mese precedente l’assemblea convocata per la sua approvazione.

 

Titolo 6° – Gli organi dell’Associazione
Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli Associati
b) il Consiglio Direttivo
c) il PresidenteAssemblea degli Associati
L’Assemblea degli Associati è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa può essere Ordinaria e Straordinaria. La convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggere nel locale della sede dell’Associazione almeno trenta giorni prima oppure, con un preavviso di quindici giorni, mediante telefono, posta elettronica o altre modalità di messaggistica elettronica. Essa dovrà contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e opzionalmente della seconda convocazione. Quando il luogo, la data e l’ora della seconda convocazione non sono indicati esplicitamente, si intenderà che l’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita in seconda convocazione trascorsa un’ora dalla prima convocazione e redatto il relativo verbale.

Possono partecipare alle Assemblee tutti i Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno cinque giorni ed in regola con il contributo associativo annuale. A tutti i Soci maggiorenni spetta un voto.

L’Assemblea Ordinaria:

a) approva il programma d’attività annuale ed eventualmente pluriennale;

b) approva il rendiconto economico-finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo;

c) procede alla nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo mediante scrutinio segreto;

d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati dalla legge e/o dal presente statuto alla sua competenza o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

e) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto degli associati.

L’Assemblea è Straordinaria quando si riunisce per deliberare modificazioni allo statuto e per lo scioglimento dell’Associazione.

In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli Associati aventi diritti al voto. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti.

L’Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i due terzi degli Associati aventi diritto al voto. L’Assemblea Straordinaria, sarà validamente costituita in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli intervenuti. Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del relativo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea scegliendo fra i membri del Consiglio Direttivo. Di tutte le adunanze assembleari deve essere redatto apposito verbale da affiggersi nella sede o comunque da rendere disponibile via Web o altri mezzi elettronici alla visione di tutti i soci. Ciascun associato può prenderne visione e richiederne copia.

Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da quattro membri, scelti mediante scrutinio segreto fra gli Associati maggiorenni in regola con il contributo associativo, che abbiano presentato apposita candidatura. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica per il quadriennio olimpico e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario. Procede altresì, scegliendo fra gli Associati, alla nomina del Direttore Tecnico e del Responsabile del Settore Giovanile indicando la durata dell’incarico.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che vi sia materia da trattare, oppure quando sia fatta richiesta da almeno tre membri. La convocazione è fatta a mezzo telefono o posta elettronica e deve essere effettuata non meno di due giorni dall’adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti compreso il Presidente. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Il Presidente ha diritto di voto, in caso di parità prevale il suo voto. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Ad esso spetta, tra l’altro:

a) curare l’adozione delle delibere assembleari;

b) redigere la relazione di programma di attività da sottoporre all’Assemblea;

c) redigere il bilancio dell’associazione, sia eventualmente il preventivo che il consuntivo, da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’associazione;

d) compilare i regolamenti interni;

e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;

f) deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli Associati;

g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;

h) redigere annualmente l’inventario del materiale di proprietà dell’Associazione;

i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente, stabilendone le modalità di esercizio, tutte o parte delle sue attribuzioni ad eccezione della redazione del rendiconto economico finanziario.

In caso di dimissioni o di impossibilità a proseguire nell’incarico di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l’Assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Presidente
Il Presidente, che viene eletto dall’Assemblea mediante scrutinio segreto tra i Soci che hanno presentato la propria candidatura, è il legale rappresentante dell’Associazione in ogni evenienza. Egli ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell’Associazione. Il Presidente può prendere provvedimenti di urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza e/o impedimento le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente.

 

Titolo 7° – Norme finali
Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci.

In caso di scioglimento dell’Associazione l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori che avranno il compito di procedere alla liquidazione delle attività e delle passività dell’Associazione. Il patrimonio così risultante dovrà essere devoluto ad altra Associazione che persegua finalità sportive con scopi analoghi, indicata dalla Federazione Scacchistica Italiana, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. In ogni caso è fatto espresso divieto di distribuire sotto qualsiasi forma il patrimonio agli Associati.

Norma di rinvio
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in merito alle Associazioni Sportive dilettantistiche senza fine di lucro.

 

 
IL PRESIDENTE
Dante Mastrostefano
 
IL SEGRETARIO
Giovanni Pieri
 
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